Crypto tax calculator: Calcola gratis le tasse - guida 2026
Gli articoli di Criptovaluta.it® sono scritti e verificati da giornalisti e analisti specializzati, sotto la direzione di Alessio Ippolito — giornalista iscritto all’ODG* del Lazio, imprenditore digitale dal 2008 e Popular Investor Champion su eToro. Ogni articolo segue il nostro processo editoriale verificato.
Calcolatore tasse crypto
Inserisci gli acquisti e le operazioni fiscalmente rilevanti dell'anno: il calcolatore applica il metodo LIFO previsto dalla legge, l'aliquota corretta per l'anno scelto, compensa le minusvalenze e stima l'imposta sul valore delle cripto-attività. I dati restano nel tuo browser.
- 1Anno e regole
- 2Operazioni
- 3Risultato
| Data | Tipo | Cripto | Quantità | € | Comm. |
|---|
Nessuna operazione inserita. Aggiungi almeno un acquisto e una vendita, oppure carica l'esempio.
Come arriviamo al risultato
Dettaglio delle operazioni imponibili (metodo LIFO)
| Data | Operazione | Cripto | Ricavo € | Costo € | Plus/minus € |
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Cosa dichiarare e quando
Trasparenza: come calcola questo strumento
- Costo di acquisto: metodo LIFO (ultimo acquistato, primo venduto), come richiede l'art. 68, comma 9-bis del TUIR. Le commissioni entrano nel costo e riducono il ricavo.
- Eventi imponibili: vendita contro euro o altra valuta, conversione in stablecoin, pagamento di beni, servizi o NFT con cripto, reward da staking, lending e airdrop (al valore del giorno in cui li ricevi). La permuta tra cripto con uguali caratteristiche e funzioni non è imponibile (Circolare 30/E/2023): il costo passa alla cripto ricevuta.
- Aliquote: 26% per il 2024 (con franchigia di 2.000 €) e per il 2025; 33% dal 2026, tranne i token di moneta elettronica in euro che restano al 26%.
- Minusvalenze: compensano le plusvalenze dello stesso anno; l'eccedenza si riporta per 4 anni.
- Imposta sul valore delle cripto-attività: 0,2% del valore al 31 dicembre, in proporzione ai giorni di detenzione.
- Limiti: il calcolatore non copre derivati, margin trading, CFD ed ETP (tassati come redditi diversi di natura finanziaria al 26%), né i redditi da attività professionale in cripto. È una stima a fini informativi, non una consulenza fiscale.
Fonti normative
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio 2023), art. 1, commi 126-147: regime delle cripto-attività, art. 67 c. 1 lett. c-sexies e art. 68 c. 9-bis TUIR.
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023.
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio 2025), art. 1, commi 24-29: abolizione della franchigia dal 2025, aliquota 33% dal 2026, rivalutazione al 1° gennaio 2025 con imposta sostitutiva del 18%.
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio 2026), art. 1, comma 28: aliquota 26% per i token di moneta elettronica in euro (Reg. UE 2023/1114, MiCAR); commi 32-33: cripto-attività nel patrimonio ISEE.
- D.L. 201/2011, art. 19, commi 18-22: imposta sul valore delle cripto-attività (0,2%).
Strumento informativo di Criptovaluta.it®, aggiornato al 27 Settembre 2026. Le norme possono cambiare e i casi concreti (residenza, intermediari, DeFi complessa, NFT d'autore) richiedono l'analisi di un commercialista. Nessun dato inserito viene trasmesso: il calcolo avviene nel tuo dispositivo.
Tasse crypto 2026 in sintesi: cosa è cambiato
Le regole sulla tassazione delle criptovalute sono cambiate tre volte in quattro anni. Prima di usare il calcolatore qui sopra, ecco il quadro aggiornato alla Legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025), che il tool applica in automatico in base all’anno d’imposta scelto.
- Aliquota: 26% sulle plusvalenze realizzate nel 2024 e nel 2025; 33% dal 1° gennaio 2026 (legge 207/2024). Restano al 26% solo i token di moneta elettronica in euro conformi a MiCAR, come EURC ed EURCV (legge 199/2025, art. 1 comma 28).
- Franchigia: i 2.000 euro valgono solo per il 2024. Dal 2025 si tassa dal primo euro di plusvalenza netta.
- Metodo di calcolo: LIFO per legge (art. 68 comma 9-bis TUIR): le cripto vendute sono quelle acquistate più di recente.
- Eventi imponibili: vendita contro euro o valuta, conversione in stablecoin, spesa di cripto per beni, servizi e NFT, reward da staking, lending e airdrop. La permuta tra cripto con uguali caratteristiche non è imponibile.
- Minusvalenze: compensano le plusvalenze dell’anno e si riportano per i quattro anni successivi.
- Imposta sul valore (bollo): 0,2% del controvalore al 31 dicembre, in proporzione ai giorni di detenzione; codice tributo 1727.
- Dichiarazione: plusvalenze nel quadro T del 730 o RT del modello Redditi; monitoraggio nel quadro W (ex RW) per exchange esteri, wallet e DeFi.
- ISEE: dal 2026 le cripto-attività entrano nel patrimonio mobiliare ai fini ISEE (legge 199/2025, commi 32-33).
Il calcolatore è uno strumento informativo verificato dalla redazione di Criptovaluta.it e aggiornato a settembre 2026: per situazioni complesse (DeFi articolata, NFT d’autore, residenza estera, attività professionale) resta necessario un commercialista.
Tassazione criptovalute in Italia: come funziona oggi
Dal 1° gennaio 2023 le cripto-attività hanno un regime fiscale dedicato: la Legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) ha inserito nel TUIR la lettera c-sexies dell’articolo 67, che tassa come redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati con “rappresentazioni digitali di valore o di diritti” trasferibili su tecnologia a registro distribuito. È finita così l’assimilazione alle valute estere e la vecchia soglia di 51.645,69 euro di giacenza.
Le regole valgono per le persone fisiche residenti in Italia (oltre a società semplici ed enti non commerciali) e si applicano per cassa: conta l’anno in cui incassi, non quello in cui hai comprato. Le leggi di bilancio 2025 (legge 207/2024) e 2026 (legge 199/2025) hanno poi cambiato aliquote e franchigia: ecco il quadro anno per anno.
Le aliquote anno per anno
| Anno d’imposta | Aliquota | Franchigia | Note |
|---|---|---|---|
| 2023 | 26% | 2.000 € | Primo anno del regime; rivalutazione al 1/1/2023 con sostitutiva del 14% |
| 2024 | 26% | 2.000 € | Oltre la soglia si tassa l’intero importo (istruzioni Agenzia delle Entrate) |
| 2025 | 26% | nessuna | Franchigia abolita; rivalutazione al 1/1/2025 con sostitutiva del 18% |
| 2026 | 33% | nessuna | 26% solo per i token di moneta elettronica in euro (MiCAR); cripto nel patrimonio ISEE |
Attenzione: il 33% riguarda le cripto-attività detenute direttamente, sul mercato spot. Derivati, perpetual, CFD, ETF ed ETP con sottostante crypto restano redditi di natura finanziaria tassati al 26%, senza franchigia.
Quali operazioni sono tassate (e quali no)
Il guadagno diventa imponibile solo quando “esci” dalla cripto-attività o la usi. Sono eventi fiscalmente rilevanti:
- la vendita contro euro o altra valuta fiat, anche con bonifico dall’exchange;
- la conversione in stablecoin (USDT, USDC e simili): per l’Agenzia delle Entrate equivale a una vendita;
- il pagamento di beni, servizi o NFT con cripto, incluse le carte crypto prepagate;
- i reward da staking, lending, airdrop e cashback in cripto, tassati al valore del giorno in cui li ricevi (al lordo delle commissioni, secondo la circolare 30/E).
Non sono invece imponibili la permuta tra cripto con uguali caratteristiche e funzioni (per esempio Bitcoin contro Ethereum), i trasferimenti tra wallet ed exchange intestati a te e, dal 2026, la conversione tra euro e token di moneta elettronica in euro. Il costo di acquisto “viaggia” con la cripto ricevuta e sarà usato alla prima vendita imponibile.

Il caso stablecoin
È stato per anni il punto più discusso. La circolare 30/E del 27 ottobre 2023 considera la vendita di cripto contro stablecoin un evento realizzativo. La Legge di Bilancio 2026 ha portato chiarezza sui token di moneta elettronica denominati in euro conformi al regolamento MiCAR (per esempio EURC ed EURCV): sono tassati al 26% anziché al 33%, e la conversione tra euro e questi token, o il rimborso del loro valore nominale, non genera plusvalenza. Le stablecoin in dollari come USDT e USDC non rientrano nell’eccezione: la conversione da Bitcoin a USDT è una vendita tassata al 33%, mentre il successivo passaggio da USDT a euro genera plusvalenza solo se il cambio si è mosso a tuo favore.
Plusvalenze e minusvalenze: come si calcolano
La plusvalenza è la differenza tra quanto incassi e il costo di acquisto documentato, commissioni comprese. Hai comprato 0,1 Bitcoin a 4.000 € e li rivendi a 4.800 €: la plusvalenza è di 800 €. Se vendi solo una parte, il costo si calcola in proporzione: su 0,05 Bitcoin ceduti a 2.200 € il costo è 2.000 € e la plusvalenza 200 €.
Quando hai comprato in più momenti, la legge impone il metodo LIFO (art. 68, comma 9-bis del TUIR): si considerano vendute per prime le cripto acquistate più di recente. Hai comprato 1 BTC a 10.000 € e poi 0,5 BTC a 20.000 €; ne vendi 0,7 a 25.000 € l’uno: per i primi 0,5 il costo è 20.000 €, per i restanti 0,2 è 10.000 €. Il calcolatore in cima alla pagina applica il LIFO in automatico.
La minusvalenza è il caso opposto e non va sprecata: nell’anno compensa le plusvalenze, e l’eccedenza si riporta nei quattro periodi d’imposta successivi, a condizione di indicarla in dichiarazione. Per il 2024 contava solo la parte oltre i 2.000 €; dal 2025 conta per intero. Nella tabella un caso tipo:
| Asset | Operazione | Gain / Loss |
|---|---|---|
| Bitcoin | Vendita in profitto | +1.230€ |
| Ethereum | Vendita in perdita | -600€ |
| Bitcoin II | Vendita in profitto | +1.300€ |
| Ethereum | Vendita in profitto | +300€ |
| TOTALE | +2.230€ |
Su un netto di 2.230 € l’imposta è di 579,80 € se le vendite sono del 2025 (26%) e di 735,90 € se sono del 2026 (33%). Se il costo fosse superiore al ricavo su tutte le operazioni, non ci sarebbe imposta e la perdita netta resterebbe disponibile per gli anni successivi.
Costo di acquisto, documentazione e rivalutazione
Il costo va provato con documentazione certa: estratti conto degli exchange, cronologia dei wallet, ricevute. In assenza di prove il costo si considera zero e si paga l’imposta sull’intero incasso. Chi ha aderito alla rivalutazione (imposta sostitutiva del 14% sul valore al 1° gennaio 2023, oppure del 18% sul valore al 1° gennaio 2025, versata entro il 30 novembre 2025 anche in tre rate annuali) usa come costo il valore rivalutato: sulle vendite successive paga solo sulla differenza.
L’imposta di bollo sulle cripto-attività: lo 0,2%
Accanto all’imposta sui guadagni c’è un’imposta patrimoniale che si paga sempre, anche senza vendere: l’imposta sul valore delle cripto-attività, erede dell’imposta di bollo, pari allo 0,2% annuo del controvalore al 31 dicembre, in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso. Su 10.000 € di cripto detenuti tutto l’anno sono 20 €.

- Chi la trattiene: gli intermediari con sede in Italia che operano come sostituti d’imposta la applicano direttamente. Per exchange esteri, wallet personali e DeFi la liquidi tu nel quadro W.
- Come si paga: con il modello F24, codice tributo 1727, alle stesse scadenze dell’imposta sui redditi: saldo entro il 30 giugno dell’anno successivo, o entro il 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%.
- Se non paghi: si applicano le sanzioni per omesso versamento, riducibili con il ravvedimento operoso. Meglio muoversi per tempo.
Come dichiarare le criptovalute: quadro T, RT e W
Le cripto vanno dichiarate sempre, anche senza guadagni, se le detieni presso exchange esteri, in wallet di cui controlli le chiavi private o in protocolli DeFi. Non serve solo se operi tramite un intermediario italiano in regime amministrato, che applica le imposte per te: l’iscrizione al registro OAM da sola non basta, conta che l’operatore agisca da sostituto d’imposta.
- Quadro T del 730 (dal modello 730/2025) oppure quadro RT del modello Redditi PF: qui vanno plusvalenze, proventi e minusvalenze dell’anno, con il calcolo dell’imposta sostitutiva.
- Quadro W (nel 730 dal 2025; nel Redditi PF ha preso il posto del vecchio RW): è il monitoraggio fiscale. Per ogni cripto-attività si indica il codice 21 “cripto-attività” in colonna 3, si lascia vuota la colonna dello Stato estero, si riportano quota di possesso, valore iniziale (al 1° gennaio o costo di acquisto) e valore finale (al 31 dicembre o alla vendita) e i giorni di detenzione, che servono anche per l’imposta dello 0,2%.
- Scadenze 2026 per i redditi 2025: 730 entro il 30 settembre 2026, Redditi PF entro il 31 ottobre 2026, versamenti entro il 30 giugno 2026.
Le omissioni sul quadro W costano care: la sanzione va dal 3% al 15% del valore non dichiarato per ogni anno (dal 6% al 30% per i Paesi black list), con termini di accertamento raddoppiati. Dal 2026, inoltre, le cripto-attività entrano nel patrimonio mobiliare ai fini ISEE (legge 199/2025, commi 32-33).
Cosa dice l’Agenzia delle Entrate
Il documento di riferimento resta la circolare 30/E del 27 ottobre 2023, che ha chiarito i punti applicativi del regime: sono imponibili le cessioni contro valuta e le permute tra cripto con caratteristiche diverse (incluse stablecoin e NFT); i proventi da staking si tassano al lordo delle commissioni trattenute dal gestore; gli NFT che rappresentano opere dell’ingegno creati e venduti dall’autore non seguono queste regole ma formano reddito di lavoro autonomo; la prova del costo di acquisto e del prezzo di vendita è sempre a carico del contribuente, con riferimento ai prezzi della piattaforma usata.
Il parere dell’esperto fiscalista
Alla nascita del regime abbiamo chiesto un commento ad Andrea Russo di Crypto Fisco, tra i massimi esperti italiani di fiscalità su Bitcoin e criptovalute. Il suo giudizio del 2023 resta utile per capire da dove veniamo: alcuni dei nodi che segnalava, come la soglia dei 2.000 euro e il trattamento delle stablecoin, sono stati sciolti dalle leggi di bilancio 2025 e 2026.
La Legge di bilancio 2023 ha introdotto, per la prima volta, una normativa fiscale ad hoc dedicata al mondo delle cripto-attività, segnando un passo significativo verso la regolamentazione di questo settore.
Di fatto, il suddetto intervento normativo ha definitivamente spazzato via la precedente assimilazione delle criptovalute a valute estere proposta dall’Agenzia delle Entrate, e di conseguenza, quella fantomatica soglia di € 51.645,69.
La nuove previsioni lasciano comunque spazio ad innumerevoli dubbi e criticità, sia dal punto di vista interpretativo che tecnico-applicativo.
Se da un lato, per esempio, vi sembrano essere alcune contrapposizioni tra la normativa di legge e le recenti interpretazioni dell’Amministrazione Finanziaria, dall’altro, l’applicazione alla lettera di quanto previsto dalle norme, appare evidentemente quasi impossibile in alcuni casi, vista la molteplicità di protocolli e dinamiche legate a questo mercato.
Quanto ai problemi interpretativi, tra i dubbi più rilevanti rientrano la rilevanza fiscale degli scambi crypto to stablecoin, la natura della soglia di € 2.000, che però secondo le ultime istruzioni sarebbe da interpretarsi come tassabilità di tutti i guadagni senza possibilità di franchigia.
In conclusione, la nuova legislazione fiscale sulle cripto-attività rappresenta solo un primo passo volto a regolarizzare un settore in continua e rapida evoluzione e dovrà sicuramente continuare ad adattarsi nel tempo.
Andrea Russo – Crypto Fisco
Podcast: la tassazione crypto spiegata a voce
Due puntate del nostro podcast per chi preferisce ascoltare: la prima riassume il regime introdotto dalla Legge di Bilancio 2023, la seconda, con gli amici di Crypto Fisco, commenta la circolare dell’Agenzia delle Entrate. Le aliquote citate sono quelle in vigore all’epoca della registrazione.
Fonti normative
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio 2023), art. 1, commi 126-147 — dossier della Camera
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio 2025), art. 1, commi 24-29: franchigia, aliquota 33% dal 2026, rivalutazione al 18%
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio 2026), art. 1, comma 28 (token di moneta elettronica in euro) e commi 32-33 (ISEE)
- Istruzioni ai modelli 730/2026 e Redditi PF 2026, quadri T e W (Agenzia delle Entrate)
- Registro OAM degli operatori in valute virtuali
Guida aggiornata a settembre 2026 dalla redazione di Criptovaluta.it. Contenuto informativo: per la tua situazione specifica rivolgiti a un commercialista.
FAQ
Sulle plusvalenze nette si paga un’imposta sostitutiva del 26% per il 2024 (solo oltre la franchigia di 2.000€) e per il 2025 dal primo euro; dal 1° gennaio 2026 l’aliquota è del 33%, con il 26% riservato ai token di moneta elettronica in euro. È dovuta inoltre un’imposta di bollo dello 0,2% sul valore delle intere detenzioni.
Il cambio da criptovalute a valute fiat (euro, dollaro, ecc.), la conversione in stablecoin, il pagamento di NFT, beni o servizi con cripto e i reward da staking, lending e airdrop. La permuta tra cripto con uguali caratteristiche e funzioni non è un evento imponibile.
Con il metodo LIFO previsto dall’art. 68 comma 9-bis del TUIR: si considerano vendute per prime le cripto acquistate più di recente. Le commissioni aumentano il costo di acquisto e riducono il ricavo. Il calcolatore in questa pagina applica il LIFO in automatico.
Sì: le minusvalenze compensano le plusvalenze dello stesso anno e l’eccedenza si riporta nei quattro anni successivi, indicandola in dichiarazione. Per il 2024 conta solo la parte oltre i 2.000€.
Sì, se le detieni presso exchange esteri, in wallet personali o in DeFi vanno indicate nel quadro W (ex RW) per il monitoraggio fiscale, con valore iniziale e finale, anche senza vendite. Non serve per le cripto in regime amministrato presso intermediari italiani che applicano le imposte come sostituti.
L’imposta sul valore delle cripto-attività è pari allo 0,2% del controvalore al 31 dicembre, in proporzione ai giorni di detenzione. Si liquida nel quadro W e si versa con F24, codice tributo 1727, con le scadenze dell’imposta sui redditi. Alcuni intermediari italiani la trattengono direttamente.
Dal 2026 no: i token di moneta elettronica in euro conformi al regolamento MiCAR (per esempio EURC ed EURCV) sono tassati al 26% anziché al 33%, e la conversione tra euro e questi token non costituisce realizzo (legge 199/2025). USDT e USDC, denominati in dollari, restano al 33%.
Le tasse sono dovute al Fisco italiano dai soggetti residenti in Italia. Chi non vive in Italia deve fare riferimento alle norme fiscali del Paese di residenza. Le omissioni sul quadro W sono sanzionate dal 3% al 15% annuo del valore non dichiarato.
Direttore e Trader Professionista
Expertise
- Analisi dei mercati crypto & finance
- Direzione editoriale e supervisione
- Relazioni istituzionali & Partnership
DUBBIO 2023/2024
non sono proprio sicuro di quello che dite… a riguardo della residenza dell’Exchange presente nel Registro Operatori Valute Virtuali residenti in Italia(oam) sia corretto
sono comunque considerate attività estere di natura finanziaria le cripto-attività
Gli Exchange registrati al circuito di monitoraggio non fanno attualmente da sostituti di imposta, quindi se è pur vero che loro comunicano con l’agenzia delle entrate questo non esula il possessore, colui che le detiene anche senza nessun movimento a comunicarlo all’agenzia delle entrate…
e QUINDI un residente italiano che abbia delle cripto anche per valore esiguo 3/400 euro in un Exchange registrato in Italia deve o non deve compilare il quadro RW. ???
Ps. mi sto leggendo la legge di bilancio nel frattempo
Ciao Mirko, ho aggiunto un piccolo pezzetto così da renderlo più chiaro. Quello che ti interessa è a pag. 40 della circolare 30 / e del del 27 ottobre: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5589638/Circolare+criptoattivita+del+27+ottobre+2023.pdf/1154a95a-80ea-a6ec-bcc0-731b844db9e6
Grazie per l’intervento
Ma in quali sanzioni si incorre in caso di mancata dichiarazione? Se ho capito bene, dal 3 al 15% per anno non dichiarato? In pratica, se oggi compro bitcoin e non lo denuncio, tra 10 anni lo rivendessi, avrei una multa del 3% x 10 anni = 30%? Grazie
Ho un dubbio, ma se converto in usdt e poi porto fuori in euro con un bonifico pago una doppia tassazione? Cioè 26% per crypto-usdt e nuovamente 26% per usdt-euro?
Il 26% si paga solo sui gain oltre i 2.000€, su base annuale. Quindi no, puoi spostare quello che vuoi, e poi fai il conteggio
Il discorso della franchigia è chiaro. La mia domanda è più che altro se movimentare da una stablecoin a una moneta fiat genera un movimento fiscalmente rilevante, ma spero di no vero? (Per quello parlavo di movimenti usdt-eur)
Buongiorno a tutti.
Se ho capito bene vanno dichiarate tutte le cripto conservate in un wallet anche se non sono state mai cambiate in Fiat o altro?
Ho alcuni ethereum su coinbase e devo quindi pagarci il 0,2% sul totale?
Sì
Grazie Gianluca per la risposta.
Quindi il tetto dei 15000 euro all’anno non è da considerare?
Secondo te dovrò pagare una multa in questo caso perché non ho mai dichiarato nei redditi il mio WALLET?
Grazie ancora
Fabio, non ho capito a cosa ti riferisci. Puoi provare a spiegarti?
Ciao Gianluca e grazie come sempre.
Intendo che io ho acquistato Ethereum tempo fa su Coinbase ma non ho mai dichiarato nulla nel 730 per intederci. Non ho mai movimentato questi ethereum e quindi volevo solo capire se devo pagarci qualche tassa e nel caso una multa per omessa dichiarazione (a quanto leggo sembra ci sia la probabilità di prenderla e nel caso quanto sarebbe?).
Su vari siti ho letto di franchigie di 15K entro il quale non si dovrebbe dichiarare nulla.
E’ un pò tutto fumoso ma nel caso ne parlerò con un consulente fiscale.
Dove si trova la lista degli exchange registrati?
https://www.organismo-am.it/elenchi-registri/operatori_valute_virtuali/index.html
Vale comunque quanto scritto sopra. Se non sono in regime amministrato vanno scritte sempre nel riquadro, al fine di evitare problemi
A questo indirizzo la lista dei migliori exchange crypto consigliati da Criptovaluta.it – si tratta ovviamente di exchange tutti registrati.
Scusate ma su un movimento da stablecoin a euro devo quindi pagare il 26% se supera i 2000 euro di plusvalenza?
Tecnicamente sì, o così parrebbe, anche se la vedo dura fare il 26% tra USD e EUR
Se una persona venisse pagata in crypto, come bisogna fare?
Fare fattura con controvalore mettendo una nota della stessa. Rendicontare poi il conto societario al commercialista esattamente come si fa con il conto in valuta FIAT.
Ma la franchigia dei 2000 euro comprende anche i proventi da staking? Quindi finché non supero i 2k di rendita staking non pago nulla?
Una risposta?
Salve a Febbraio 2024 ho comprato 300 euro di Kaspa che tengo salvati su Kukoin. Poi ho comprato 50 euro di un’altra moneta per poi rivenderla dopo 2 ore, prelevando i 46 euro. Entro quando devo dichiarare e compilare ilquadro RW?
Dichiarazione relativa ai redditi 2024
Ma la franchigia dei 2000 euro comprende anche i proventi da staking? Quindi finché non supero i 2k di rendita staking non pago nulla?
ciao, come funziona con i futures?
E possibile pagare tutto ciò che esco (26%) ;quindi diciamo che pagherei anche più rispetto a ciò che dovrei per evitare di fare tutti i conteggi tra plusvalenza e minusvalenza?
Mi spiego….conservo le transazione dei i pagamenti effettuati con la mia carta
No tutte le conversazioni cripto/crypto
Quando converto in fiat e prelevo pago su TUTTO il 26% (per eccesso)
Salve, ho ricevuto un reward di 10€ in Eth che sommo tra le plusvalenze. Poi ho convertito il corrispettivo in Btc.Come prezzo di acquisto di questi Btc dovrei considerare 10€? Grazie.
Buon giorno, devo Fare il 730 e devo dichiarare le plusvalenze e le minusvalenze solo che non riesco fare il bilancio da solo mi serve una persona in grado di fare .mi potete fare un preventivo ? Grazie .
Salve, ci spiace non offriamo consulenze su questo.
Quesito.
Supponiamo che uno abbia investito 10k in crypto.
Supponiamo che arrivi ad avere 50k in crypto e che voglia fare un prelievo in € parziale, per 20k. Tenendosi 30k ancora in stable su Exchange o altri wallet.
Come funziona in questo caso per il pagamento delle tasse…ovvero, i 10k investiti che andrebbero decurtati, si decurtano tutti insieme da questo primo prelievo ?
Ovverosia io farei così:
Prelevo 20k sul conto, quando vado a fare il calcolo per pagare il 26% con F24 faccio 20k meno i 10k che ho investito… 10k , e quindi vado a pagare 2600€ di tasse con l’F24.
Quando poi dovessi prelevare anche gli altri 30k che ho ancora in stable, su quelli ci pago il 26% su tutto.
Quindi la mia domanda era come funziona con la decurtazione del capitale investito quando si fa un prelievo parziale
Buongiorno io nel 2024 ho venduto crypto per usdc ed è pacifico che dovrò pagarci le tasse. Ora nel 2025 vorrei convertire questi usdc in euro. Dovrò pagarci sopra il 26% di nuovo? Ho paura di aver fatto una cavolata!
Se non ha fatto plusvalenza su USDC no!
Il calcolo proposto per il bollo (IVCA) non considera i giorni di detenzione nell’anno solare. In pratica avete applicato lo 0,2% al saldo detenuto al 31/12. Andrebbe quindi modificato il calcolo per considerare anche i giorni di detenzione sull’anno.
Che lavorone
Grazie caro.