Bitcoin e crypto: tasse su profitti non realizzati per chi va via dall'Italia. Nella Legge di Bilancio arriva la exit tax
Si discute la Exit Tax: anche chi ha patrimoni in crypto e Bitcoin pagherà, andando via dall'Italia, anche se non ha venduto.
Aggiornato 31/10/2026
Gli articoli di Criptovaluta.it® sono scritti e verificati da giornalisti e analisti specializzati, sotto la direzione di Alessio Ippolito — giornalista iscritto all’ODG* del Lazio, imprenditore digitale dal 2008 e Popular Investor Champion su eToro. Ogni articolo segue il nostro processo editoriale verificato.
Brutta sorpresa per chi pensava di andare a vivere all’estero dopo aver accumulato un patrimonio in Bitcoin e criptovalute. Nella Legge di Bilancio potrebbe infatti finire la cosiddetta exit tax. Ovvero si applicherà un’aliquota del 33% non su profitti realizzati, ma su quelli… realizzabili. In altre parole: se volete andare via dall’Italia e avete patrimonio in crypto sopra una certa soglia, vi toccherà pagare il 33%, anche se non avete venduto nulla. Non è ancora certo che tale norma passi – e non riguarderà soltanto le criptovalute.
La cosiddetta exit tax riguarderà tutte le attività patrimoniali, con uno sconto che sarà previsto soltanto per i titoli di stato. Per gli italiani dunque neanche spostarsi all’estero (fosse anche per sempre) potrebbe essere utile a evitare una tassazione che non sarebbe neanche dovuta, dato che non colpisce profitti realizzati.
Via dall’Italia? Ti tasso comunque
I redditi di cui all’articolo 76, comma 1, lettere da d) a i), posseduti da persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale fuori dal territorio dello Stato e che sono state ivi residenti per almeno sei degli ultimi dieci periodi d’imposta antecedenti il trasferimento sono assoggettati ad imposizione secondo le disposizioni ordinariamente applicabili alle rispettive tipologie di reddito.
Ovvero chi va via ed è stato residente in Italia per almeno 6 degli ultimi 10 anni, fiscalmente parlando, è sottoposto a tassazione. Fin qui tutto bene, se non fosse che il comma 3 del proposto Art. 307-bis aggiunge:
L’imposta è determinata sulla somma delle differenze positive tra il valore normale dei singoli beni e diritti alla data dell’ultimo giorno del periodo d’imposta antecedente a quello in cui ha efficacia la perdita della residenza fiscale e il relativo costo o valore d’acquisto assoggettato a tassazione ai sensi dell’articolo 77, comma 7.
In altre parole, a essere tassata sarà la differenza tra il prezzo alla fine dell’anno precedente il trasferimento della residenza fiscale e il prezzo di acquisto. Ovvero… i profitti non realizzati. Chi si sposta con 10 Bitcoin, pagherà il 33% anche se non li ha venduti. Perché parliamo di 10 Bitcoin? Perché c’è un modo di evitare questa tassa, ovvero di avere un patrimonio inferiore a 800.000 euro.
[…] a condizione che il valore normale complessivo dei relativi beni e diritti sia almeno pari a 800.000 euro alla data di cui al successivo comma 3, primo periodo.
Questo è l’unico limite che lo Stato si auto-imporrà.
Il testo della bozza è stato diffuso su X da Mario Seminerio.
E quindi?
Quindi per ora nulla, dato che il testo non è stato approvato. Tuttavia, chi pensava di andare a svernare fiscalmente in altri lidi o magari di trasferirsi all’estero per altri motivi, ci sarà una tassazione identica a quella di chi ha venduto e realizzato profitti.
Un ulteriore inasprimento della tassazione per gli investitori – crypto e non – che hanno la residenza in Italia. Intanto, per chi rimarrà nel BelPaese, qui c’è il nostro tool per calcolare le tasse dovute.
Expertise
- Analisi fondamentale e TradFi
- News crypto, Bitcoin e Blockchain
- Fintech, banche centrali & law