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Crypto staking estivo: tra spiagge ed interpelli… | Come dichiarare?

L’estate e soprattutto questo agosto che volge al termine ci ha regalato interessanti letture da approfondire sotto l’ombrellone o al fresco di un lido. Sono quattro gli interpelli, l’ultimo del 26 agosto, pubblicati dall’agenzia delle entrate incentrati sul il mondo cripto:

  1. 956-771/2022 emesso dalla Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese;
  2. n° 397/2022;
  3. 956-448/2022 emesso dalla Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese pubblicato anche come n° 433/2022;
  4. ed infine, per ora, il n° 437/2022.

Abituati ad una carenza normativa endemica sull’argomento ricevere tanta attenzione ha destato stupore se non addirittura confusione e smarrimento negli operatori professionali e non solo. Tre di questi sono incentrati principalmente, ma non solo, sulle remunerazioni da staking e come vedremo sono collegati tra loro anzi direi conseguenziali tra loro.

La tassazione delle attività di staking di criptovalute

Concentrerò la mia analisi proprio sugli interpelli aventi ad oggetto l’attività di staking cercando di fornire una visione di insieme di quanto complessivamente esposto.

L’ Interpello n° 956-771/2022 emesso dalla Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese – Direzione Regionale dell’Umbria è il più “corposo” di tutti oltre che il primo ed è anche quello che ha suscitato maggior interesse. Salutato da molti come fondamentale nell’inquadramento fiscale e reddituale dell’attività di staking espone in realtà numerose altre informazioni e spunti sia sulla natura fiscale di tali operazioni che sull’attività svolte dagli exchange e di riflesso utili a tutti gli operatori.

Attività di staking di criptovalute come “redditi di capitali” (quadro RM)

Con l’intento di fare chiarezza sulla natura reddituale e quindi fiscale dei redditi percepiti dalle persone fisiche, al di fuori dell’attività di impresa, recita che gli stessi costituiscano redditi di capitale ai sensi della lettera H del comma 1 dell’articolo 44 del tuir.

L’Agenzia delle Entrate rigetta infatti la soluzione prospettata dal proponente dell’interpello che individuava nella natura occasionale, soggetta a ritenuta d’acconto del 20%, ed indica nei redditi di capitale, quadro RM, la loro effettiva natura fiscale risolvendo parrebbe anche i dubbi su chi li vorrebbe essere invece redditi diversi ossia quadro RL.

Attività di staking e come sono classificati per l’Agenzia delle Entrate

La differenza non è di poco conto considerato che la tassazione per i redditi diversi fa rientrare gli stessi nel cumulo irpef, parte integrante quindi del reddito complessivo, e soggetti anche a detrazioni e deduzioni mentre la tassazione dei redditi di capitale prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 26%.

Gli exchange italiani “obbligati” ad agire da sostituti di imposta

L’altra differenza determinante è l’operatività di tali ritenute: chi deve applicarle. Nell’interpello l’agenzia indica chiaramente che debba essere la società esercente servizi di “staking” e quindi erogante le rendite convenute a dover agire da sostituto di imposta.

E’ importante ricordare che è possibile svolgere la funzione di “sostituto di imposta” soltanto in riferimento al territorio nazionale e sebbene possa sembrare un’osservazione banale in realtà viene introdotto un ulteriore quanto conseguenziale aspetto fiscale: il ruolo di sostituto di imposta delle società exchange operante sul territorio nazione con sede in Italia. Ciò rappresenta a parere di chi scrive un chiarimento ancor più determinante e rilevante dell’inquadramento fiscale dei redditi da staking sebbene ad esso conseguenziale.

L’ Interpello n° 956-771/2022 in sintesi

Quindi ricapitolando sino a questo punto è possibile evidenziare due punti :

  1. il reward da staking, relativamente a persone fisiche non esercitanti attività di impresa, sarebbe inquadrato quale reddito da capitali soggetto a ritenuta di imposta del 26%;
  2. le società exchange con sede in Italia devono agire da sostituto d’imposta relativamente alle attività di staking offerte.

Cosa cambia dal punto vista fiscale?

La premessa necessaria è che l’interpello in quanto tale non ha valore di legge e non fornisce obblighi se non all’istante sulla cui domanda è stata fornita la risposta. Questo perché il caso oggetto dell’interpello è circoscritto dalla domanda alla base, un elemento prodromico che segna la differenza nella misura in cui tale domanda è posta ed i suoi “orizzonti” sono chiari e definiti.

In poche parole conta molto come la domanda sia posta e su cosa verta per poter definire in modo corretto l’applicazione di quanto espresso nell’interpello.

Ebbene è lo stesso istante a tracciare i confini della sua analisi rispetto alle attività di staking allorquando restringe la sua richiesta di chiarimenti in merito alla fornitura di “servizi di staking” offerti agli utenti della sua piattaforma relativamente alle valute virtuali in essa disponibili. Precisa ulteriormente che nel contesto operativo l’attività di staking assumerebbe “una connotazione primariamente di carattere informatico, visto che l’Istante si propone di mettere a disposizione dei propri clienti l’infrastruttura necessaria per effettuare l’attività di staking”.

Staking come redditi da capitale : esistono eccezioni?

L’attività di staking che l’utente andrebbe a realizzare sarebbe priva della componente di validazione da parte dello stesso realizzata nel tramite del servizio offerto dalla società invece che effettuarla autonomamente ed indipendentemente dall’infrastruttura tecnica messa a disposizione dalla società.

In altri termini la richiesta dell’istante è limitata ad una forma di staking realizzata nel tramite dei servizi offerti dalla società e che si differenzia dallo staking “puro”, realizzato autonomamente senza intermediari in DeFi , anche per le opportunità di rendimento offerte e cui va incontro l’utente.

A differenza infatti dalla forma di staking oggetto dell’istanza di chiarimento, in cui il reward è fisso ed il rischio è tutto concentrato a carico dell’Exchange che funge da validatore, nello staking puro il rendimento è invece variabile e soggetta a dinamiche palesemente differenti.

Due inquadramenti fiscali per le attività di staking di criptovalute?

Il dubbio è che, a seconda della forma di staking, siano previsti differenti inquadramenti fiscali. La risposta è a mio avviso affermativa potendo ravvedere nello svolgimento di attività staking privi di intermediario ed in autonomia i tratti caratteristici, al pari dell’attività di mining, dell’attività di impresa: organizzazione e professionalità ossia esercitata in modo continuativo e sistematico.

Ciò escluderebbe di fatto tale casistica dall’applicazione e analisi dell’interpello in oggetto che si limitava alle rendite percepite da persone fisiche non esercenti attività di impresa. In ogni caso non si tratterebbe di redditi assoggettati a ritenute di imposta né tantomeno di acconto.

Attività di staking presso intermediari italiani: cambia qualcosa?

L’attenzione mediatica si è concentrata sull’interpello n° 956-448/2022 emesso dalla Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese – Direzione Regionale dell’Umbria e pubblicato dalla Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali come n° 433/2022, su come questo interpello rompesse un dogma storico delle criptovalute: la dichiarazione nel quadro RW di tutti i portafogli di valute virtuali anche se detenuti su una piattaforma italiana.

A ben vedere in questo interpello l’Agenzia non fa altro che riprendere e confermare quanto già esposto nell’interpello 956-771/2022.

Coerentemente con la determinazione dei redditi da “staking” quali redditi da capitale soggetti a ritenute a titolo di imposta questi non dovranno essere riportati in dichiarazione perché tale obbligo sarà adempiuto, se maturati sul territorio italiano, dal sostituto di imposta individuato nella società italiana presso cui è stato aperto il conto (wallet).

Si riafferma il ruolo degli exchange italiani obbligati a fungere da sostituto d’imposta

Il riconoscimento del ruolo di sostituto di imposta ha effetto anche nel secondo assunto rilevante di questo interpello: la non obbligatorietà di adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale con la compilazione del quadro RW.

L’istante infatti aveva motivato l’esclusione dagli obblighi di monitoraggio fiscale facendo riferimento al fatto che il rapporto con la società italiana si limitasse alla titolarità di un diritto di credito vantata verso la stessa e non al possesso di un asset finanziario o patrimoniale. Ciò in quanto la chiave privata legata alla detenzione delle valute virtuali fosse nella piena disponibilità della società italiana.

L’agenzia nel confermare l’esclusione ha però fatto riferimento unicamente alla territorialità della società presso cui è detenuto il wallet. Sarebbe quindi sufficiente che la società abbia una sede in Italia, detentrice dei portafogli cripto, perché i suoi utenti siano esonerati dall’obbligo di monitoraggio fiscale e relativa dichiarazione del quadro RW.

Tuttavia considerato che l’intero interpello è incentrato sulle remunerazioni staking soggette a ritenute di imposta è logico pensare che l’esclusione sia legata alla natura di sostituto di imposta della società prima ancora dell’aspetto territoriale.

Cosa cambia praticamente con la “rivoluzione” del sostituto d’imposta?

Indipendentemente dal fatto se la supposizione sia corretta o meno avremo in ogni caso domande tecniche ed operative cui rispondere partendo dal presupposto che sia indubbio a mio parere che il vero fulcro di entrambe gli interpelli sia il ruolo di sostituto di imposta degli exchange operanti ed aventi sede in Italia.

Se è sufficiente e prevalente la territorialità dell’exchange quest’ultimo dovrà quindi comunicare tutti i dati relativi ai portafogli degli utenti ed alle proprie movimentazioni comprese le plusvalenze generate o il suo ruolo è limitato unicamente alle operazioni in staking?

Il pensiero corre subito al registro OAM di recente istituzione che sappiamo però avere, almeno formalmente, altra funzione specie se si considera che non è gestito dall’agenzia delle entrate e che da questa e dalla Guardia di Finanza è accessibile unicamente previa autorizzazione.

A ben vedere saremmo in presenza di attività similari a quelle svolte dagli intermediari finanziari per le quali si rendono necessarie le opportune autorizzazioni previste per le imprese di investimento (banche).

Se così non fosse ed il loro ruolo, e conseguentemente l’esonero dal monitoraggio fiscale, fosse invece limitato alle attività di staking dovremmo quindi scindere nel nostro portafoglio le cripto messe a disposizione per la validazione dei nodi dalle altre procedendo a dichiarare quest’ultime?

Dovrebbero forse essere le società ad effettuare questa distinzione creando portafogli distinti? Il riconoscimento del ruolo di sostituto di imposta alle società operanti in Italia ha un valore significativo nel regolamentare il settore e non può limitarsi a poche righe di un interpello specie perché quest’ultimo, per sua natura, si basa su leggi e quindi obblighi già esistenti.

Nessuna società, sebbene siano poche operanti ed aventi sede in Italia, sino ad ora agisce ed ha agito come sostituto di imposta, sarebbero quindi tutte sanzionabili retroattivamente?

Aspetto dichiarativo: come dichiarare i redditi da crypto staking?

Dopo tanti approfondimenti e chiarimenti dovremmo quindi essere pronti per dedicarci all’aspetto dichiarativo considerando il cerchio fiscale.

La risposta è chiara quanto diretta : NO gli interpelli n° 956-771/2022 e 433/2022 non chiudono alcun “cerchio” fiscale. A dircelo è la stessa Agenzia delle Entrate con la pubblicazione dell’interpello 437/2022 del 26 agosto nel quale introducendo il suo parere esplicitamente asserisce “A rettifica della risposta pubblicata n. 433 del 24 agosto 2022 ( e conseguentemente anche per il n° 956-771/2022) si fornisce il seguente parere…..”.

Nei precedenti interpelli, ed anche qui per facilità di esposizione, è stato chiarito come tali redditi facessero riferimento alla lettera H comma 1 dell’art. 44 tuir precisando che la società erogante tali redditi agendo come sostituto di imposta applicherà ritenuta a titolo di imposta quindi non soggetta a dichiarazione ai sensi dell’art. 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Nella risposta 437/2022 l’Agenzia delle entrate fornisce una nuova risposta allo stesso istante correndo così ai ripari affrettandosi a correggere un errore alquanto evidente che modifica l’intero inquadramento fiscale sino ad ora prospettato.

L’art. 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 citato ad integrazione dell’inquadramento come reddito da capitale non sancisce l’assoggettamento di tali redditi a ritenuta a titolo di imposta e quindi non soggetta a dichiarazione nonché esclusi dall’imponibile Irpef.
A ben vedere recita l’esatto opposto prevedendo esplicitamente l’obbligo per i sostituti di imposta (ruolo quindi confermato per gli exchange italiani) dell’applicazione di ritenuta d’acconto con le ulteriori conseguenze che i redditi da staking siano non solo da riportare in dichiarazione ma anche assoggettati ad Irpef.

L’Agenzia con l’obiettivo probabilmente di porre ulteriore rimedio all’errore precedentemente commesso si spinge anche a chiarire come dichiararli precisando che “tali remunerazioni dovranno essere …..….. indicate dal contribuente nella Sezione I-A “Redditi di capitale” del Quadro RL del Modello Redditi”.

I redditi da staking dovranno quindi obbligatoriamente essere dichiarati riportando nel rigo RL2 della sez. I-A del modello Unico, o rigo D2 del quadro D sez.I del modello 730, accompagnati dalla ritenute subite.

Mod. Unico
Mod. 730

Questo inquadramento vale sia che le remunerazioni siano ricevute da società italiane che da società operanti fuori dal territorio nazionale. L’unica differenza è l’applicazione delle ritenute che ovviamente non sarebbero trattenute da società estere non ricoprenti ruolo di sostituto di imposta ed infatti i redditi andranno riportati privi di ritenute perché non subite.

Redditi di capitale

Raramente le rendite staking sono rese in monete FIAT pertanto è importante soffermarsi sia sul valore riconosciuto come imponibile e da indicare in dichiarazione che sul valore di carico nel proprio portafoglio al fine di valutare correttamente l’imponibile di eventuali plusvalenze future su operazioni di cashout o similari.

In entrambi i casi il valore, a parere di chi scrive, coinciderebbe con il valore al cambio in Euro del giorno di accredito che tassato nel tramite del quadro RL rappresenterebbe poi il punto di partenza, di carico appunto, per le operazioni ed imposte future.

Cosa cambia concretamente per gli investitori e le loro dichiarazioni dei redditi?

Al termine di questa lunga analisi penso che gli investitori si siano chiesti principalmente cosa cambi concretamente per loro sotto l’aspetto dichiarativo.

Le riflessioni e gli spunti determinati da questi interpelli sono rivolti tanto alle società operanti in Italia quanto ai loro utenti, derivando da risposte fornite a richieste presentate da entrambe le categorie, risultando complementari tra loro. La novità principale in termini reddituali è l’attribuzione del ruolo di sostituto di imposta alle società italiane chiamate quindi non solo ad effettuare la dovuta trattenuta sui redditi erogati ma anche a certificarli.

D’altro canto ciò non esonera i contribuenti dal dichiarare i redditi ricevuti avendo subito una ritenuta a titolo di acconto e non di imposta e dovendo quindi attivarsi per determinare il saldo di imposta effettivo.

È bene sottolineare che sino a quanto gli exchanges non adempiranno a questi nuovi “obblighi” l’utente è chiamato a monitorare l’effettiva tassazione che subirà. La mancata applicazione da parte del sostituto di imposta delle ritenute previste non esonera il contribuente dal pagamento delle imposte essendo i redditi percepiti al lordo e non al netto delle ritenute. Dovrà essere quindi il contribuente a regolarizzare la sua posizione fiscale in dichiarazione agendo in modo similare a quanto esposto per i redditi ricevuti da società non italiane.

Ricordiamo che ad oggi non risultano exchanges con sede in Italia che agiscono da sostituto d’imposta quindi per l’anno 2021 i contribuenti italiani dovranno comunque adempiere gli obblighi indipendentemente dal come e dove detengono le proprie criptovalute.

Basta interventi spot: serve una risposta chiara

Forse mi sono “divertito” a lanciare qualche provocazione ma il mio intento era e resta unicamente quello di avviare una riflessione ampia sull’argomento.

La mancanza di un quadro normativo genera falle nel sistema che non possono essere superate con qualche intervento spot ma solo con un’azione mirata e di sistema, a 360 gradi, in grado di avere e soprattutto fornire una visione completa del fenomeno. In caso contrario infatti laddove si chiude la porta di un dubbio se ne apriranno altre alla ricerca di un equilibrio normativo che non c’è.

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